Art. 7.
(Accordi e contratti di programma, conferenza di servizi).

      1. Qualora il Piano generale richieda per la sua attuazione l'azione integrata e coordinata di due o più amministrazioni o enti pubblici, il Comitato, su richiesta del presidente della giunta regionale del Veneto, del presidente della provincia di Venezia, del sindaco di Venezia, del sindaco di Chioggia, del sindaco di Cavallino, del sindaco di Mira o di altre amministrazioni pubbliche, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente in ordine agli interventi, promuove la conclusione di appositi accordi di programma.
      2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità di realizzazione e ogni altro adempimento connesso.
      3. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il soggetto promotore può richiedere al presidente del Comitato di sottoporre l'ipotesi di accordo al Comitato stesso, per l'approvazione definitiva.
      4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi stessi trasmettono i progetti preliminari alle amministrazioni dello Stato e agli altri

 

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enti comunque interessati a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali.
      6. Il soggetto competente alla realizzazione dell'intervento convoca una conferenza di servizi, cui partecipano tutti i soggetti interessati. La conferenza valuta i progetti nel rispetto delle normative vigenti e si esprime su di essi entro un mese dalla convocazione.
      7. Le determinazioni della conferenza di servizi di cui al comma 6 sul progetto preliminare, assunte all'unanimità in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituiscono a ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le approvazioni e i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali di competenza dei soggetti partecipanti.
      8. Qualora gli interventi indicati nel Piano generale coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati per la loro attuazione, si procede prioritariamente mediante ricorso a contratti di programma.