1. Qualora il Piano generale richieda per la sua attuazione l'azione integrata e coordinata di due o più amministrazioni o enti pubblici, il Comitato, su richiesta del presidente della giunta regionale del Veneto, del presidente della provincia di Venezia, del sindaco di Venezia, del sindaco di Chioggia, del sindaco di Cavallino, del sindaco di Mira o di altre amministrazioni pubbliche, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente in ordine agli interventi, promuove la conclusione di appositi accordi di programma.
2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità di realizzazione e ogni altro adempimento connesso.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il soggetto promotore può richiedere al presidente del Comitato di sottoporre l'ipotesi di accordo al Comitato stesso, per l'approvazione definitiva.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi stessi trasmettono i progetti preliminari alle amministrazioni dello Stato e agli altri